L'Arbitrato è un Procedimento alternativo al rito ordinario, disciplinato dal Codice di Procedura Civile (libro IV, titolo VIII, artt. 806-840) che si svolge in contradditorio tra le parti ed al termine del quale un soggetto non togato (o un collegio) incaricato dai litiganti, o dall'Organismo, decide la controversia mediante l’emanazione di un Lodo equiparato ad una Sentenza.
Il Lodo, infatti, e' vincolante per le parti ed iscrivibile nei pubblici registri, per cui in caso di inadempienza della parte soccombente, potrà essere reso esecutivo a tutti gli effetti ed imponibile, a cura dello Stato, tramite la Forza Pubblica e Ufficiali Giudiziari.
Nel caso di contestazione del Lodo si potrà inoltre richiedere l’annullamento in Tribunale con procedura paragonabile al Grado di Appello evitando quindi il procedimento di primo grado che è di certo il più lungo.
Per ricorrere ad un procedimento arbitrale è necessario che le parti siano d'accordo e ciò potrà avvenire prima che la lite insorga (inserendo la clausola compromissoria nel contratto, nella scrittura, nel regolamento) o, successivamente dopo l’insorgere della controversia, con la sottoscrizione di un apposito accordo, definito compromesso arbitrale.
A seguito della sottoscrizione di numerose convenzioni internazionali, in particolare quella di New York del 1958, ratificata da oltre 145 Stati, il lodo arbitrale può essere riconosciuto ed eseguito in gran parte del mondo. Ciò rappresenta un importante vantaggio nella risoluzione di controversie che coinvolgono parti di nazionalità diverse.
Esistono due tipi di arbitrato:
· RITUALE nel quale la decisione finale (detta lodo) , una volta depositata presso il tribunale e dichiarata esecutiva, ha gli stessi effetti e la stessa valenza della sentenza pronunciata dal giudice ordinario;
· IRRITUALE nel quale il lodo arbitrale ha, tra le parti, la natura e il valore di un contratto.
Si distingue inoltre tra:
· ARBITRATO AMMINISTRATO quando le parti affidano l'organizzazione dell'arbitrato ad una stabile e specifica organizzazione la quale fornisce supporti logistici e regolamentari in grado di favorire lo svolgimento del procedimento; in questo caso le parti si impegnano a rispettare il Regolamento dell'organismo designato e a corrispondere le relative tariffe.
· ARBITRATO AD HOC quando le parti sono libere di disciplinare le varie fasi del procedimento (modalità di designazione degli arbitri, sede dell'arbitrato, ecc.) senza l'ausilio di istituzioni esterne.